1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29, e' versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati. 2. L'importo annuo e le modalita' d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
