In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunita' esaminata con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art35 · fonte su Normattiva