[1]Aiuti allo sviluppo

[2]1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita' di una cooperazione piu' sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi. 2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art27 · fonte su Normattiva