1. L'aiuto della Comunita', che e' complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicche' i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunita' concordano con gli obiettivi e le priorita' stabiliti da detti Stati. 2. L'aiuto comunitario e' programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la piu' chiara idea possibile dell'aiuto che puo' aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalita', e degli scopi specifici ai quali tale aiuto puo' servire. Il programma e' stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorita'. I progetti o i programmi che gia' sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio. 3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP e' stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Esso e' quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorita'. 4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorita' iniziali. Ciascun programma puo' per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validita' della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessita' lo richieda. 5. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 ne' le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
