Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse dei Fondo, e' istituito un Fondo di riserva, alimentato dal un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera a) della Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
