1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta' economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. 2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo. 3. a) La dotazione speciale e' inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione e' ricostituita al suo livello iniziale.

  • b)L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non puo' superare 200 milioni di UCE.
  • c)Allo scadere della presente convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
  • d)In caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1. 4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso. 5. a) Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi piu' adeguati per ovviare in modo piu' efficace e rapido alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1.
  • b)Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonche' in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme gia' spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione.
  • c)Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 125.
  • d)Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione. 6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione di cui al titolo II. 7. Per le modalita' di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi. 8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al piu' presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalita' di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purche' circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine.
  • b)Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti.
  • c)I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art137 · fonte su Normattiva