[1]Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo si' che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale. 2. Su queste basi, le parti convengono di:

  • a)condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali;
  • b)potenziare la capacita' attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali;
  • c)fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza;
  • d)intensificare il dialogo tra le autorita' delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art48 · fonte su Normattiva