[1]PROTOCOLLO N 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE
[2]Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1.
[4]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio, e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o daagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
