1. Il Consiglio di cooperazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e del Gruppo Mercato comune del Mercosur. 2. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante del Mercosur.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art26 · fonte su Normattiva