[1]doganale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sara' volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, cosi' da facilitare gli scambi tra le Parti. 2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione potra' comprendere, tra le altre cose:

  • a)la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
  • b)il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati;
  • c)misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorita' doganali;
  • d)strumenti per incoraggiare la consultazione regolare con la comunita' degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione. 3. Nel quadro istituzionale creato dal presente accordo, si puo' ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art18 · fonte su Normattiva