[1]presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra Parte attraverso le vie diplomatiche. La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente di comune accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408~accordo-art20 · fonte su Normattiva