[1]Responsabilita'
[2]1. Il Governo sara' tenuto a trattare ogni azione, istanza, o altre richieste avanzate nei confronti delle Nazioni Unite o dei loro funzionari, e dovute a:
[3](a) danni a persone o danni o perdita di proprieta' nei locali di cui all'Articolo 4;
[4](b) danni a persone o danni o perdita di proprieta' causati da, o subiti usando i servizi di trasporto di cui all'Articolo 8;
[5](c) l'impiego per la Conferenza del personale fornito dal Governo, di cui all'Articolo 9.
[6]2. Il Governo risarcira' e mallevera' le Nazioni Unite ed i loro funzionari per tali azioni, istanze o altre richieste, tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto che tale danno, perdita o lesione siano dovuti a grave negligenza o cattiva condotta intenzionale del personale delle Nazioni Unite. sp;
Testo vigente dal 10 novembre 1999
