[1]Disposizioni finanziarie

[2]1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari e di altro tipo previsti altrove nel presente Accordo, sosterra' le spese aggiuntive reali derivanti direttamente o indirettamente dal fatto che la Conferenza si svolgera' a Roma piuttosto che presso le sedi istituzionali delle Nazioni Unite. Tali spese, stimate provvisoriamente a $US 1,557,685.00 comprenderanno, ma non esclusivamente, le spese aggiuntive reali di viaggio e le spettanze per i funzionari delle Nazioni Unite preposti all'organizzazione della Conferenza o che vi parteciperanno, nonche' le spese di trasporto delle attrezzature e dei materiali non prontamente disponibili in loco. Le disposizioni relative al viaggio ed al trasporto saranno prese dal Segretariato delle Nazioni Unite in base alle Norme ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite e le relative prassi amministrative sugli standard di viaggio, le spettanze per i bagagli, il pagamento del vitto (diaria) e le spese di terminale. L'elenco dei funzionari delle Nazioni Unite necessari per allestire i servizi della Conferenza figura in Alleagato 1 al presente Accordo.

[3]2. Il Governo, entro il 30 aprile 1998, versera' alle Nazioni Unite la somma di $US 1,557,685.00, ossia il preventivo globale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo (cfr. l'Allegato VI al presente Accordo).

[4]3. Ove necessario, il Governo versera' altri anticipi, su richiesta delle Nazioni Unite, in modo tale che queste ultime non dovranno mai finanziare temporaneamente, con risorse in contanti, le spese aggiuntive di pertinenza del Governo.

[5]4. Il versamento e gli anticipi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 saranno usati solo per onorare gli obblighi delle Nazioni Unite in relazione alla Conferenza ed alle sue fasi preparatorie.

[6]5. Dopo la chiusura della Conferenza, le Nazioni Unite forniranno al Governo un rendiconto dettagliato dei conti, che attesti le spese aggiuntive reali sostenute dalle Nazioni Unite ed a carico del Governo, in conformita' con il paragrafo 1 del presente Articolo. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Le Nazioni Unite, sulla base di tale rendiconto dettagliato, rimborseranno al Governo i fondi non spesi con il versamento effettuato o con gli anticipi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3) del presente Articolo. Nel caso in cui le spese aggiuntive reali superino l'importo del versamento e degli anticipi, il Governo rimettera' il saldo insoluto entro un mese dalla data di ricezione dei rendiconti dettagliati. I conti definitivi saranno soggetti a revisione, come previsto dalle Norme e Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ed i conguagli finali dei conti saranno soggetti alle osservazioni che potrebbero insorgere a seguito delle revisioni effettuate dal Comitato dei Revisori delle Nazioni Unite, le cui delibere saranno accettate come definitive sia dalle Nazioni Unite che dal Governo. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art10 · fonte su Normattiva