[1]Privilegi ed immunita'
[2]1. La Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale il 13 febbraio 1946, alla quale l'Italia e' diventata parte il 3 febbraio 1958, sara' applicabile alla Conferenza. In particolare, i rappresentanti degli Stati di cui al paragrafo 1 (a) del precedente Articolo 3, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'Articolo IV della Convenzione, ed i funzionari delle Nazioni Unite che espletano mansioni in relazione alla Conferenza, di cui al precedente Articolo 3, paragrafo 2, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui agli Articoli V e VII della Convenzione.
[3]2. I partecipanti di cui ai paragrafi 1 (b) (c) e (d) del precedente Articolo 3 godranno dell'immunita' da Procedimenti legali per quanto riguarda le parole da essi pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in relazione alla loro partecipazione alla Conferenza.
[4]3. Il personale di cui al precedente Articolo 9 godra' dell'immunita' da procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in veste ufficiale in relazione alla Conferenza.
[5]4. Fermi restando i paragrafi precedenti del presente Articolo, tutte le persone che svolgono delle mansioni in relazione alla Conferenza e quelle invitate ad essa godranno dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni necessarie per esercitare indipendentemente le loro mansioni in relazione alla Conferenza. Ai rappresentanti della stampa o degli altri mezzi di informazione di cui al precedente Articolo 3), paragrafo 3, saranno concesse le necessarie agevolazioni atte a far loro esercitare indipendentemente le proprie mansioni.
[6]5. Tutte le persone di cui all'Articolo 3 avranno il diritto di entrare ed uscire dall'Italia, e non verranno frapposti ostacoli al loro transito da e verso l'area della Conferenza. I visti ed i permessi di entrata, ove richiesti, saranno concessi agli invitati alla Conferenza gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile e non oltre due settimane prima della data di apertura della Conferenza. Se la richiesta di visto non viene presentata con almeno due settimane e mezzo di anticipo rispetto all'inizio della Conferenza, il visto sara' concesso non oltre i tre giorni dalla data di ricezione della domanda. Saranno inoltre adottate disposizioni volte a far si' che, per la durata della Conferenza, i visti vengano consegnati all'aeroporto di arrivo a coloro che non hanno potuto ottenerli precedentemente.
[7]6. I locali della Conferenza e l'accesso ad essi saranno sotto l'autorita' ed il controllo del Segretariato della Conferenza, di concerto con la FAO, tenendo conto del precedente Articolo 6, a condizione che l'esercizio di tale autorita' e controllo non impediscano in alcun modo lo svolgimento delle mansioni correnti della FAO e del suo personale. I locali saranno inviolabili per la durata della Conferenza, comprese la fase preparatoria ed il periodo di chiusura.
[8]7. Tutte le persone di cui al precedente Articolo 3) avranno il diritto di portare via dall'Italia, al momento della partenza, senza limitazione alcuna, tutte le quote non spese dei fondi che hanno portato in Italia che hanno ricevuto in Italia con i fondi della Conferenza ed in relazione ad essa e di riconvertire tali fondi al tasso di mercato prevalente. sp;
Testo vigente dal 10 novembre 1999
