DI PERSONE DETENUTE 1. Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorita' Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14. 2. Il trasferimento e' rifiutato:

  • a)se la persona detenuta non vi acconsente;
  • b)se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la detenzione;
  • c)se a giudizio delle autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura. 3. A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in liberta', la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art13 · fonte su Normattiva