DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Se la domanda ha ad oggetto la citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza. Tuttavia, quando si tratta della citazione di indiziato o imputato, la Parte richiedente deve specificare le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere misure.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art12 · fonte su Normattiva