DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' rifiutata:

  • a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi Condamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
  • b)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
  • c)se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
  • d)se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
  • e)se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza e' prestata se e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art3 · fonte su Normattiva