[1]supplementari relative alle foglie di coca

[2]1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potra' contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie. 2. Le Parti forniranno separatamente le stime articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sara' necessita' di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi cosi' come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto e' precisato nella stima e nelle statistiche.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art27 · fonte su Normattiva