[1]PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961

[2]PREAMBOLO

[3]Le parti al presente protocollo, Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:

[4]Articolo 1 Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica

[5]L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sara' modificato come segue: 4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21-bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21-bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art1 · fonte su Normattiva