Art. 1 (Protocollo)
[1]PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961
[2]PREAMBOLO
[3]Le parti al presente protocollo, Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:
[4]Articolo 1 Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica
[5]L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sara' modificato come segue: 4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21-bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21-bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
