[1]del fabbisogno di stupefacenti

[2]1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

  • a)Le quantita' di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;
  • b)Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
  • c)Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e
  • d)La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali. 2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma e) del paragrafo 1. 3. Ogni Stato potra' fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie. 4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantita' indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportate a tale metodo. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art19 · fonte su Normattiva