[1]dei tossicomani
[2]1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento. 2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, e' auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
