[1]di misure nazionali di controllo piu' severe di quelle richieste dalla presente convenzione
[2]Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sara' ne dovra' ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo piu' rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
