[1]Eccezioni generali

[2]1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 472 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo. 2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

  • a)necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico;
  • b)necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
  • c)relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
  • d)necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
  • e)necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
  • i)alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
  • ii)alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
  • iii)alla sicurezza;
  • f)incompatibili con l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 94 del presente accordo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte1. 3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

[3]----------- 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

  • i)si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure
  • ii)si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure
  • iii)si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure
  • iv)si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure
  • v)operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
  • vi)determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art141 · fonte su Normattiva