Art. 18 (Protocollo)
[1]in vigore
[2]1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformita' con l'articolo 17. 2. Per ogni altro Stato che depositera' uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
