[1]dell'entrata in vigore

[2]Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:

  • a)Parte alla convenzione unica emendata;
  • b)Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non e' legata dal presente protocollo.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art19 · fonte su Normattiva