Art. 19 (Protocollo)
[1]dell'entrata in vigore
[2]Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:
- a)Parte alla convenzione unica emendata;
- b)Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non e' legata dal presente protocollo.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
