[1]Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.

[2]Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sara' modificato come segue: Composizione e attribuzione dell'Organo L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

  • a)tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanita', e
  • b)dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica: 4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cerchera' di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti. 5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle piu' atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l'Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art2 · fonte su Normattiva