1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia. 2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 3 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;412~art2 · fonte su Normattiva