1. - Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 2. - Il Governo della Repubblica del Venezuela si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 3. - L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizi in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513~art2 · fonte su Normattiva