[1]PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DEL GIAPPONE

[2]Desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]Articolo 1.

[4]Il paragrafo (1) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: "(1) Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax) e (iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes) (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e (iii) (l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".

Testo vigente dal 3 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;413~art1 · fonte su Normattiva