[1]PROTOCOLLO che modifica la Convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974

[2]Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 (qui di seguito indicata come "la Convenzione");

[3]hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne Cipro l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta cipriota");
  • b)per quanto concerne l'Italia
  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana ")".

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~protocollo-art1 · fonte su Normattiva