[1]PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E' PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM IL 7 MARZO 1973

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita della Tanzania, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di seguito indicata quale "La Convenzione"), hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[4]Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne la Tanzania: l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana");
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~protocollo-art1 · fonte su Normattiva