1.Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29. 2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle

  • a)di cui al paragrafo 1; e
  • b)quelle relative al punto i), parte III del Trattato non impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura:
  • i)necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale:
  • ii)essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi che
  • A)tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e
  • B)le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all'origine di esse; oppure
  • iii)intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purche' detta misura
  • A)non abbia un impatto significativo sull'economia di detta Parte contraente; e
  • B)non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui e' destinata la misura, a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all'attivita' economica nel settore dell'energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o piu' altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tal fine. 3. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:
  • a)per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:
  • i)relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un'istituzione militare; o
  • ii)decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali;
  • b)per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o
  • c)per il mantenimento dell'ordine pubblico. Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito. 4. Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione piu' favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un'altra Parte contraente un trattamento preferenziale:
  • a)derivante dalla sua qualita' di membro di un'area di libero scambio, unione doganale o economica; o
  • b)concesso in virtu' di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art24 · fonte su Normattiva