DI INTEGRAZIONE ECONOMICA 1. Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che e' membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato "AIE", ad estendere, mediante il trattamento della nazione piu' favorita, ad un'altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto "AIE". 2. Ai fini del paragrafo 1, un "AIE" significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l'altro, il commercio e l'investimento, stabilendo l'assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all'interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o piu' rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell'entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole. 3. Il presente articolo non incide sull'applicazione del GATT e degli atti correlati, ai sensi dell'articolo 29.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art25 · fonte su Normattiva