1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti. 2. Il Segretario generale e' nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina e' per un periodo massimo di cinque anni. 3. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato e' responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire. 4. Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonche' qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta. 5. Il Segretariato puo' concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art35 · fonte su Normattiva