[1]Art. XI Il Segretariato
[2]A. Il Segretariato assistera' l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Esercitera' le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonche' le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio. B. Il Segretariato includera' un Direttore generale, che ne sara' capo e funzionario amministrativo piu' elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sara' nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni. C. Il Direttore generale sara' responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonche' dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sara' l'esigenza di garantire i piu' elevati standard di efficienza, competenza e integrita'. La dovuta considerazione sara' prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto piu' ampia possibile, considerando in particolare l'adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere. Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sara' il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilita' del Segretariato. D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, partecipera', senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio. E. Il Segretariato: 1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia; 2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni; 3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attivita' dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio; 4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari; 5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e 6. trasmette con regolarita' la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformita' all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includera' inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale. F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualita' di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cerchera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'.
Testo vigente dal 3 maggio 2012
