RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI 1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all'articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT. 2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtu' nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza e' necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:

  • a)l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che cio' sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale: o
  • b)che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantita' riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta; oppure che limiti:
  • c)l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantita' riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta;
  • d)l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantita' riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o
  • e)l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 puo' essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilita' per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote. 4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente puo' temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto piu' di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art5 · fonte su Normattiva