Art. 8 (Protocollo)
NAZIONALI 1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica piu' adatti alla propria situazione. 2. Questi programmi possono comprendere attivita' quali:
- a)elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale;
- b)valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia, l'ambiente e l'economia;
- c)definizione di standards intesi a migliorare l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per armonizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali;
- d)sviluppo e incoraggiamento dell'iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures;
- e)promozione dell'utilizzo delle tecnologie piu' efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l'ambiente;
- f)incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il cofinanziamento;
- g)sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l'efficienza energetica;
- h)incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese;
- i)sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l'efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria;
- j)istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche. 3. Nell'attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.
Testo vigente dal 4 dicembre 1997
