E INCENTIVI FINANZIARI 1. Le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti relativi all'efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all'energia, quali accordi di "joint ventures" tra gli utilizzatori dell'energia e gli investitori esterni (qui di seguito denominato "finanziamento di terzi"). 2. Le Parti contraenti si adoperano per sfruttare e promuovere l'accesso ai mercati di capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente connessa con l'efficienza energetica. 3. Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del Trattato sulla Carta europea dell'energia e gli altri loro obblighi giuridici internazionali, possono fornire incentivi fiscali o finanziari agli utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul mercato di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica. Esse si adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo la distorsione sui mercati internazionali.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art6 · fonte su Normattiva