DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA 1. In conformita' con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione. 2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art7 · fonte su Normattiva