Art. 7 (Protocollo)
DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA 1. In conformita' con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione. 2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.
Testo vigente dal 4 dicembre 1997
