fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint-ventures ed altre forme di attivita' economiche congiunte; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature impianti chiavi in mano e servizi; - qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e ricerca; - addestramento del personale e scambi di esperti consulenti, borsisti; - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;415~accordo-art5 · fonte su Normattiva