ACCORDO DI COPRODUZIONNE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito indicati come Paesi contraenti); Considerato che lo sviluppo dell'industria cinematografica nei rispettivi paesi trarra' beneficio da una reciproca collaborazione, nella produzione di film e dell'aumento degli scambi culturali e finanziari che ne deriva; Considerato che i film idonei ad accrescere il prestigio dell'industria cinematografica dei due Paesi dovrebbero trarre vantaggio dalle disposizioni del presente Accordo; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: (1) per film si intende un'opera cinematografica di qualsiasi lunghezza o su qualsiasi supporto, ivi compresa un'opera cinematografica di fiction, animazione o documentaristica, destinata ad essere proiettata nei cinema; questo termine non comprende un'opera che non sia considerata film ai sensi del Films Act 1985 del Regno Unito (e successivi emendamenti) ne' rientri nell'ambito di una qualsiasi analoga legislazione di volta in volta vigente nel Regno Unito o in Italia disciplinante la concessione di benefici in base ad accordi internazionali riguardanti la coproduzione di film. (2) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato in ottemperanza alle clausole dell'approvazione concessa congiuntamente dalle autorita' competenti in conformita' all'Allegato al presente accordo, (i) da uno o piu' produttori del Regno Unito (il coproduttore del Regno Unito") insieme ad uno o piu' produttori italiani (il "coproduttore italiano"); o (ii) da un coproduttore del Regno Unito ed un coproduttore italiano insieme ad uno o piu' coproduttori terzi; (3) (i) per "produttore del Regno Unite si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, per poter ottemperare alle disposizioni del comma 4(2)(a) dell'Appendice 1 del Films Act 1985 e successivi emendamenti; (ii) per "produttore italiano" si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, affinche' il film venga riconosciuto come film di nazionalita' italiana; (iii) per "produrre terzo" si intende un produttore di un paese con cui ciascuno o entrambe le Parti Contraenti hanno firmato un Accordo di coproduzione o di un Paese che sia Parte Contraente della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992. Un produttore terzo dovra' soddisfare tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte per produrre un film in conformita' alle clausole di uno degli Accordi di Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992, a seconda dei casi. (iv) per "terzo coproduttore" si intende uno o piu' produttori terzi dello stesso Paese. (4) per "cittadini" si intende: (a) in relazione al Regno Unito, British Citizens (Cittadini britannici) British Overseas Citizens (Cittadini britannici residenti all'estero) British Dependent Territories Citizens (Cittadini britannici dei Territori dipendenti), British Nationals (Overseas) (Cittadini britannici all'estero) British Subjects (Sudditi britannici) e British Protected Persons (Persone britanniche protette); (b) in relazione all'Italia, i Cittadini italiani; (c) in relazione ad altri Stati membri, i cittadini di quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo, i cittadini di quel Paese; (5) per "residenti" si intende: (a) in relazione il Regno Unito, coloro che abitualmente risiedono in Italia; (b) in relazione all'Italia coloro che abitualmente risiedono in nel Regno Unito; (c) in relazione ad altri Stati membri coloro la cui residenza abituale o il cui impiego si trova in quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo coloro che abitualmente risiedono in quel Paese; (6) per "produttore" si intende la persona che si incarica delle attivita' necessarie per la realizzazione di un film. (7) per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione Europea o uno Stato dello Spazio Economico Europeo. (8) per "autorita competente" si intende, in relazione all'Italia il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione al Regno Unito, il Department for Culture, Media and Sport. (9) (a) Per "il Regno Unito" si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (b) Per l'Italia si intende la Repubblica Italiana.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
