[1]Articolo X

[2]Disposizioni finali

[3]1. La Presente Convenzione e' aperta alla firma e all'adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e dei Paesi ammessi a tale Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

[4]2. I Paesi suscettibili di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione aderendo ad essa dopo la sua entrata in vigore.

[5]3. La Convenzione sara' aperta alla firma fino al 31 dicembre 1961 incluso. Dopo questa data sara' aperta all'adesione.

[6]4. La presente Convenzione sara' ratificata.

[7]5. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

[8]6. All'atto della firma della presente Convenzione oppure ratificandola o aderendovi, le Parti contraenti comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la lista delle Camere di Commercio e delle, altre istituzioni del loro paese, i cui presidenti assumeranno le funzioni affidate ai sensi dell'articolo IV della presente Convenzione ai Presidenti delle Camere di Commercio competenti.

[9]7. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la validita' degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere dagli Stati contraenti in materia di arbitrato.

[10]8. La presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo che 5 paesi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Per ogni paese che la ratifichera' o vi aderira' ulteriormente, la presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione del detto paese.

[11]9. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data della notifica ricevuta dal Segretario generale.

[12]10. Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero delle Parti contraenti si trovi, in seguito alle denunce, ridotto a meno a cinque, la presente Convenzione cessera' di essere in vigore dalla data in cui l'ultima delle denunce avra' effetto.

[13]11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' ai paesi di cui al paragrafo 1, come pure ai paesi diventati Parti contraenti, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:

  • a)le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;
  • b)le ratifiche e le adesioni ai sensi del paragrafo 1 e 2 del presente articolo;
  • c)le comunicazioni ricevute in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo;
  • d)le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' al paragrafo 8 del presente articolo;
  • e)le denunce ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo;
  • f)l'abrogazione della presente Convenzione in conformita' del paragrafo 10 del presente articolo.

[14]12. Dopo il 31 dicembre 1961, l'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmettera' copie conformi a ciascuno dei paesi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

[15]In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[16]Fatto a Ginevra il 21 aprile millenovecentosessantuno, in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e russo, i tre testi facendo ugualmente fede.

[17]Per l'Albania:

[18]Per l'Austria: TREU

[19]Per il Belgio: A. J. HERMENT

[20]Per la Bulgaria: VELA LOUKANOVA

[21]Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia: A. M. SHELDOV

[22]Per la Cecoslovacchia: MILAN KLUSAK

[23]Per Cipro:

[24]Per la Danimarca: TROLLE

[25]Per la Repubblica Federale di Germania: Dr. G. MOHR A. BÜLOW

[26]Per la Finlandia:

[27]Per la Francia:

[28]G. HOLLEAUX

[29]Per la Grecia:

[30]Per l'Ungheria: J. SZITA

[31]Per l'Islanda:

[32]Per l'Irlanda:

[33]Per l'Italia: G. B. TOFFOLO E. MINOLI

[34]Per il Lussemburgo:

[35]Per i Paesi Bassi:

[36]Per la Norvegia:

[37]Per la Polonia: ALEKSANDER KOTLICKI

[38]Per il Portogallo:

[39]Per la Romania: JACOB IONASCO

[40]Per la Spagna:

[41]Per la Svezia:

[42]Per la Svizzera:

[43]Per la Turchia: HAYTA

[44]Per la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina: A. BOIKO

[45]Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: G. BURGUCHEV

[46]Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord:

[47]Per gli Stati Uniti d'America:

[48]Per la Jugoslavia: S. MAKLEDO

Testo vigente dal 6 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;418~artx · fonte su Normattiva