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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle Ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie stesse. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Ciano - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
