Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 17 (Convenzione)
Gli atti extragiudiziari delle autorita' degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
