[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
[4]Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
[5]Desiderando creare i mezzi idonei affinche' gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura, Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[6]Art. 1
[7]La presente Convenzione e' applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non e' conosciuto.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
