Art. 11 (Convenzione)
La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorita'.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
