La presente Convenzione non e' di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

  • a)alla facolta' di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,
  • b)alla facolta', per gli ufficiali ministeriali i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,
  • c)alla facolta', per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art10 · fonte su Normattiva