Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 10 (Convenzione)
La presente Convenzione non e' di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:
- a)alla facolta' di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,
- b)alla facolta', per gli ufficiali ministeriali i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,
- c)alla facolta', per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
