[1]ARTICOLO XIX. (Denuncia)
[2]Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia avra' effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sara' pervenuta al Depositario.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
