[1]Denuncia

[2]1. Qualsiasi Parte potra', in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.

[3]2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art41 · fonte su Normattiva