[1]ARTICOLO XVIII. (Entrata in vigore)

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario. 2. Per qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che ratifichera' o approvera' la presente Convenzione o che vi avra' aderito dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte del detto Stato o della detta organizzazione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artxviii · fonte su Normattiva